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 SCOPO 
Le         procedure standardizzate indicano un modello su cui basare la         Valutazione dei Rischi ed i suoi aggiornamenti in modo tale da  poter        individuare le adeguate azioni di prevenzione e protezione e         l'elaborazione di un programma atto al miglioramento continuo in  ambito        di  salute e sicurezza nel luogo di lavoro. 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le         imprese che occupano fino a 10 lavoratori devono adempiere       all'obbligo   di effettuazione della Valutazione dei Rischi sulla base       delle  procedure  standardizzate ad eccezione delle aziende che per       particolari   condizioni di rischio che sono tenute ad effettuare  la      Valutazione dei   Rischi ai sensi dell'art 28 del D.Lgs. 81/08.  Tali      aziende sono: 
  - aziende 	industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 	334/1999 e s.m.i.;  
  - centrali 	termoelettriche;  
  - impianti 	ed installazioni nucleari;  
  - aziende 	per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 	munizioni. 
Le         procedure standardizzate possono altresì essere utilizzate anche       dalle   imprese che occupano fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6   del     D.Lgs.   81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), ad   eccezione  di: 
  - aziende 	industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 	334/1999 e s.m.i.;  
  - centrali 	termoelettriche;  
  - impianti 	ed installazioni nucleari;  
  - aziende 	per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 	munizioni; 
 aziende 	in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a         Rischio 	chimico, biologico, cangerogeno, mutageno, da atmosfere         esplosive e 	connessi all'esposizione all'amianto.
COMPITI E RESPONSABILITA' 
La         Valutazione dei Rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro   sulla      base  delle procedure standardizzate coinvolgendo, per la sua      redazione,   i  soggetti previsti dal Titolo I, Capo III del D.Lgs.      81/08 s.m.i. e   in  relazione all'attività e alla struttura   aziendale    (Responsabile del    Servizio di Prevenzione e Protezione,   Medico    Competente – ove  previsto,   Responsabile dei Lavoratori per   la    Sicurezza o  Responsabile  dei   Lavoratori per la Sicurezza      Territoriale). 
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