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SCOPO 
  
Le      procedure standardizzate indicano un modello su cui basare la      Valutazione dei Rischi ed i suoi aggiornamenti in modo tale da poter      individuare le adeguate azioni di prevenzione e protezione e      l'elaborazione di un programma atto al miglioramento continuo in ambito      di  salute e sicurezza nel luogo di lavoro. 
  
CAMPO DI APPLICAZIONE 
  
Le      imprese che occupano fino a 10 lavoratori devono adempiere    all'obbligo   di effettuazione della Valutazione dei Rischi sulla base    delle  procedure  standardizzate ad eccezione delle aziende che per    particolari   condizioni di rischio che sono tenute ad effettuare la    Valutazione dei   Rischi ai sensi dell'art 28 del D.Lgs. 81/08. Tali    aziende sono: 
  - aziende 	industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 	334/1999 e s.m.i.;  
  - centrali 	termoelettriche;  
  - impianti 	ed installazioni nucleari;  
  - aziende 	per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 	munizioni. 
Le      procedure standardizzate possono altresì essere utilizzate anche    dalle   imprese che occupano fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del    D.Lgs.   81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), ad eccezione di: 
  - aziende 	industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 	334/1999 e s.m.i.;  
  - centrali 	termoelettriche;  
  - impianti 	ed installazioni nucleari;  
  - aziende 	per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 	munizioni; 
 aziende 	in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a      Rischio 	chimico, biologico, cangerogeno, mutageno, da atmosfere      esplosive e 	connessi all'esposizione all'amianto. 
  
COMPITI E RESPONSABILITA' 
  
La      Valutazione dei Rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro sulla     base  delle procedure standardizzate coinvolgendo, per la sua   redazione,   i  soggetti previsti dal Titolo I, Capo III del D.Lgs.   81/08 s.m.i. e   in  relazione all'attività e alla struttura aziendale   (Responsabile del    Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico   Competente – ove  previsto,   Responsabile dei Lavoratori per la   Sicurezza o  Responsabile  dei   Lavoratori per la Sicurezza   Territoriale). 
 
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