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|  - Cosa Sono
  - A chi si rivolgono 
 - Come si devono compilare 
 - Le figure in Azienda 
 - I Rischi in Azienda 
 - Gli obblighi della Sicurezza 
 - DVR o DVRS ? 
 - Vi serve un aiuto ? 
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 La  redazione del Documento di Valutazione dei Rischi seccondo le Procedure  Standardizzate deve essere effettuata dal Datore di Lavoro tenendo  conto anche della disciplina che prevede specifiche modalità di  valutazione dei rischi. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad esempio rischi chimici, fisici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) andranno pertanto adottate le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali. 
Ma che cos'è il rischio? Secondo la definizione del D.Lgs. 81/08 è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
Per la stima del rischio la letteratura tecnica definisce 3 diversi modelli: 
 - Modello matematico - modello quantitativo basato sull'elaborazione di una funzione matematica che mette in relazione magnitudo e frequenza; 
 - Modello di buona pratica corrente - modello semi-quantitativo basato sulla classificazione dei rischi in funzione di probabilità e danno assegnati; 
 - Modelli ad indici - modelli di stima dei rischi basati su algoritmi (es. modello Niosh per la valitazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi.). 
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 RISCHI IN AZIENDA 
La   tabella sottostante riporta un elenco di rischi per i quali sono   previsti dal D.Lgs. 81/08 particolari regimi che devono essere   considerati ai fini dell'applicazione delle Procedure Standardizzate: 
| STRESS LAVORO-CORRELATO | 
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Tale      valutazione deve essere effettuata sulla base dei principi  contenuti     negli artt. 15, 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08, sulla base  degli   indirizzi   contenuti nell'Accordo europeo sullo stress sul  lavoro del   08/10/04 e   sulla base delle indicazioni della Commissione  Consultiva   Permanente per   la Salute e Sicurezza sul Lavoro del  17/11/10. | 
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| INCENDIO | 
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Il      D.Lgs. 81/08 rinvia al DM 10/03/98 secondo il quale il datore di     Lavoro  deve valutare il livello di rischio di incendio nel luogo di     lavoro  classificando tale livello in alto, medio, basso in conformità     ai  criteri di cui all'allegato 1 al medesimo decreto. | 
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| LUOGHI DI LAVORO | 
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 I      requisiti che i .luoghi di lavoro devono soddisfare sono indicati      dall'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e all'allegato VI per gli specifici      aspetti
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| ATTREZZATURE DI LAVORO | 
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Le      disposizioni a riguardo delle attrezzature di lavoro sono contenute     nel  titolo III (artt. 69.87) del D.Lgs. 81/08. Per le attrezzataure  a     maggior rischio (all. VII) sono sono previste verifiche   obbligatorie,    con obbligo di denuncia iniziale e di verifiche   successive.
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| IMPIANTI | 
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  Il      titolo III (artt. 80-86) detta anche norme in materia di impianti  ed     apparecchiature elettriche. Criteri vincolanti per la sicurezza  sono   le   norme di buona tecnica. 
Specifiche      dispodizioni sono previste per i lavori sotto tensione, in   prossimità    di parti attive, per la protezione da fulmini, per la   protezione di    edifici, impianti, strutture ed attrezzature. 
il      DM 37/08 prevede per alcuni impianti (elettrici, di protezione   contro    le scariche atmosferiche, antincendio, ecc.) disposizioni   specifiche   per  i requisiti degli installatori, la progettazione, la    realizzazione,   l'installazione e il rilascio di conformità alla  regola   d'arte. 
Per      gli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche   vi  è   inoltre obbligo di comunicazione di messa in esercizio  all'INAIL  e    all'ASL e successivamente l'obbligo di verifiche da  parte di un     organismo abilitato. (DPR 462/01). 
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| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | 
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 Il      Datore di Lavoro ha l'obbligo di eliminare il rischio o, se ciò non      fosse possibile, adottare apposite misire tecnico-organizzative      considerando anche le prescrizioni dell'allegato XXXIII e      l'assoggettabilità dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria . 
Nella valutazione vanno tenute in considerazione le norme ISO 11228. 
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| VIDEOTERMINALI | 
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Il      videoterminalista è quel lavoratore che utilizza un'attrezzatura     munita  di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore      settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175. Il Datore  di     Lavoro deve effettuare la Valutazione dei Rischi legati  all'utilizzo     delle attrezzature munite di videoterminale con  particolare  attenzione    ai rischi per la vista e per gli occhi, ai  problemi legati  alla postura    ed all'affaticamento fisico e mentale,  nonchè alle  condizioni    ergonomiche.
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| AGENTI FISICI | 
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 Per      agenti fisici si intende: rumore, vibrazioni meccaniche, ultrasuoni  e     infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche,  microclima,    ecc. 
Sono      state definite specifiche misure di tutela per la valutazione del      rischio, le misurazioni strumentali, l'informazione, la formazione e  la     sorveglianza sanitaria. 
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| AGENTI CHIMICI | 
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Il      D:Lgsl. 81/08 disciplina i requisiti minimi per la tutela dei      lavoratori esposti alle sostanze pericolose. Il capo I individua le      norme per la protezione da agenti chimici.
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| AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI | 
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 Il D.Lgs. 81/08 prevede una disciplina particolare (art. 233 e successivi) 
Devono      essere considerate le lavorazioni, le loro coratteristiche, la loro      durata, il quantitativo degli agenti cancerogeni o mutageni   utilizzati o    o prodotti, la loro concentrazione e la capacità degli   stessi di    penetrare nell'organismo. La valutazione va effettuata   tenendo in    considerazione tutti i possibili modi di esposizione. In   caso di amianto    sono previste particolari norme (artt. 246-261). 
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| AGENTI BIOLOGICI | 
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Per      quanto riguarda gli agenti biologici esistono tutele particolari  nei     rigurdi dei lavoratori esposti, o potenzialmente esposti (titolo  X).   Gli   agenti biologici sono distinti in 4 gruppi a seconda del  rischio   di   infezione.
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| ATMOSFERE ESPLOSIVE | 
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 Sono      trattate nel titolo XI. Il Datore di Lavoro è tenuto (art. 293)a      ripartire le singole zone in cui il rischio è presentein distinte aree      appositamente segnalate (allegati LI ed XLIX). | 
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 PERICOLI IN AZIENDA    
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 Pericolo è, come definito dal D.Lgs. 81/08, la proprietà  o qualità  intrinseca di un determinato fattore avente i potenziale di causare danni. 
I pericoli presenti nei luoghi di lavoro sono legati: 
  - alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei materiali; 
  - agli agenti chimici, fisici, biologici presenti, 
  - al ciclo lavorativo; 
  - all'organizzazione del lavoro. 
La tabella sottostante riporta  una classificazione dei pericoli da tenere in considerazione. 
  
| CATEGORIE DI PERICOLI | 
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ESEMPI | 
 
| Luoghi di lavoro | 
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Solidità    e stabilità strutture, vie di circolazione, vie d'uscita ed  emergenza,   posti di lavoro e di passaggio, illuminazione naturale ed  artificiale,   ecc. | 
 
| Ambienti confinati o con sospetto di inquinamento | 
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vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie, ecc. | 
 
| Lavori in quota | 
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ponteggi, scale, trabattelli, piattaforme elevabili, ecc. | 
 
| Impianti di servizio | 
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impianti    elettrici, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento,    climatizzazione, idrici e sanitari, di distribuzione gas, di    sollevamento, ecc. | 
 
| Attrezzature di lavoro | 
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impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi e trasportabili, attrezzature a motore, utensili manuali | 
 
| Scariche atmosferiche | 
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| Videoterminale | 
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| Agenti fisici | 
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rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, ecc. | 
 
| Radiazioni ionizzanti | 
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raggi alfa, beta e gamma | 
 
| Sostanze pericolose | 
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agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto | 
 
| Agenti biologici | 
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virus, batteri, microorganismi, ecc. | 
 
| Atmosfere esplosive | 
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| Incendio | 
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| Altre emergenze  | 
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inondazioni, terremoti, allagamenti | 
 
| Fattori organizzativi | 
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stress lavoro correlato | 
 
| Condizioni di lavoro particolari | 
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lavori notturni, lavori in solitario in condizioni critiche, ecc. | 
 
| Pericoli connessi all'interazione con persone o animali | 
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attività svolte a contatto con il pubblico, attività in allevamenti, mattatoi, ecc. | 
 
| Movimentazione manuale dei carichi | 
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posture incongrue, movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento carichi, ecc. | 
 
| Lavori sotto tensione | 
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| Lavori in prossimità di parti attive di impianti | 
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| La mancata redazione del DVR è punibile con arresto, da 3 a 6 mesi, o con ammenda, da 2500€ a 6400€. La        pena è aumentata a 4-8 mesi nelle aziende a rischio di  incidente        rilevante e con l'esposizione a rischi biologici,     cancerogeni/mutageni    ed  atmosfere esplosive. Sono inoltre previste    ammende per incompleta    redazione del DVR.   | 
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