DVR - Procedure Standardizzate                                     I RISCHI IN AZIENDA                                   DVR - Procedure Standardizzate
   

 

   
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La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi seccondo le Procedure Standardizzate deve essere effettuata dal Datore di Lavoro tenendo conto anche della disciplina che prevede specifiche modalità di valutazione dei rischi. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad esempio rischi chimici, fisici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) andranno pertanto adottate le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

Ma che cos'è il rischio? Secondo la definizione del D.Lgs. 81/08 è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Per la stima del rischio la letteratura tecnica definisce 3 diversi modelli:

 - Modello matematico - modello quantitativo basato sull'elaborazione di una funzione matematica che mette in relazione magnitudo e frequenza;

 - Modello di buona pratica corrente - modello semi-quantitativo basato sulla classificazione dei rischi in funzione di probabilità e danno assegnati;

 - Modelli ad indici - modelli di stima dei rischi basati su algoritmi (es. modello Niosh per la valitazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi.).

         

RISCHI IN AZIENDA

La tabella sottostante riporta un elenco di rischi per i quali sono previsti dal D.Lgs. 81/08 particolari regimi che devono essere considerati ai fini dell'applicazione delle Procedure Standardizzate:

STRESS LAVORO-CORRELATO   Tale valutazione deve essere effettuata sulla base dei principi contenuti negli artt. 15, 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08, sulla base degli indirizzi contenuti nell'Accordo europeo sullo stress sul lavoro del 08/10/04 e sulla base delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del 17/11/10.   

INCENDIO   Il D.Lgs. 81/08 rinvia al DM 10/03/98 secondo il quale il datore di Lavoro deve valutare il livello di rischio di incendio nel luogo di lavoro classificando tale livello in alto, medio, basso in conformità ai criteri di cui all'allegato 1 al medesimo decreto.  

LUOGHI DI LAVORO    I requisiti che i .luoghi di lavoro devono soddisfare sono indicati dall'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e all'allegato VI per gli specifici aspetti
 

ATTREZZATURE DI LAVORO   Le disposizioni a riguardo delle attrezzature di lavoro sono contenute nel titolo III (artt. 69.87) del D.Lgs. 81/08. Per le attrezzataure a maggior rischio (all. VII) sono sono previste verifiche obbligatorie, con obbligo di denuncia iniziale e di verifiche successive.
 

IMPIANTI  

 Il titolo III (artt. 80-86) detta anche norme in materia di impianti ed apparecchiature elettriche. Criteri vincolanti per la sicurezza sono le norme di buona tecnica.

Specifiche dispodizioni sono previste per i lavori sotto tensione, in prossimità di parti attive, per la protezione da fulmini, per la protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature.

il DM 37/08 prevede per alcuni impianti (elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, ecc.) disposizioni specifiche per i requisiti degli installatori, la progettazione, la realizzazione, l'installazione e il rilascio di conformità alla regola d'arte.

Per gli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche vi è inoltre obbligo di comunicazione di messa in esercizio all'INAIL e all'ASL e successivamente l'obbligo di verifiche da parte di un organismo abilitato. (DPR 462/01).

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di eliminare il rischio o, se ciò non fosse possibile, adottare apposite misire tecnico-organizzative considerando anche le prescrizioni dell'allegato XXXIII e l'assoggettabilità dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria .

Nella valutazione vanno tenute in considerazione le norme ISO 11228.

 

VIDEOTERMINALI   Il videoterminalista è quel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175. Il Datore di Lavoro deve effettuare la Valutazione dei Rischi legati all'utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale con particolare attenzione ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, nonchè alle condizioni ergonomiche.
 

AGENTI FISICI  

Per agenti fisici si intende: rumore, vibrazioni meccaniche, ultrasuoni e infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, ecc.

Sono state definite specifiche misure di tutela per la valutazione del rischio, le misurazioni strumentali, l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria.

 

AGENTI CHIMICI   Il D:Lgsl. 81/08 disciplina i requisiti minimi per la tutela dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose. Il capo I individua le norme per la protezione da agenti chimici.
 

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI  

Il D.Lgs. 81/08 prevede una disciplina particolare (art. 233 e successivi)

Devono essere considerate le lavorazioni, le loro coratteristiche, la loro durata, il quantitativo degli agenti cancerogeni o mutageni utilizzati o o prodotti, la loro concentrazione e la capacità degli stessi di penetrare nell'organismo. La valutazione va effettuata tenendo in considerazione tutti i possibili modi di esposizione. In caso di amianto sono previste particolari norme (artt. 246-261).

 

AGENTI BIOLOGICI   Per quanto riguarda gli agenti biologici esistono tutele particolari nei rigurdi dei lavoratori esposti, o potenzialmente esposti (titolo X). Gli agenti biologici sono distinti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione.
 

ATMOSFERE ESPLOSIVE    Sono trattate nel titolo XI. Il Datore di Lavoro è tenuto (art. 293)a ripartire le singole zone in cui il rischio è presentein distinte aree appositamente segnalate (allegati LI ed XLIX).  


 

PERICOLI IN AZIENDA  

Pericolo è, come definito dal D.Lgs. 81/08, la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente i potenziale di causare danni.

I pericoli presenti nei luoghi di lavoro sono legati:

  - alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei materiali;

  - agli agenti chimici, fisici, biologici presenti,

  - al ciclo lavorativo;

  - all'organizzazione del lavoro.

La tabella sottostante riporta  una classificazione dei pericoli da tenere in considerazione.


CATEGORIE DI PERICOLI   ESEMPI
Luoghi di lavoro   Solidità e stabilità strutture, vie di circolazione, vie d'uscita ed emergenza, posti di lavoro e di passaggio, illuminazione naturale ed artificiale, ecc.
Ambienti confinati o con sospetto di inquinamento   vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie, ecc.
Lavori in quota   ponteggi, scale, trabattelli, piattaforme elevabili, ecc.
Impianti di servizio   impianti elettrici, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento, climatizzazione, idrici e sanitari, di distribuzione gas, di sollevamento, ecc.
Attrezzature di lavoro   impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi e trasportabili, attrezzature a motore, utensili manuali
Scariche atmosferiche  
Videoterminale  
Agenti fisici   rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, ecc.
Radiazioni ionizzanti   raggi alfa, beta e gamma
Sostanze pericolose   agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto
Agenti biologici   virus, batteri, microorganismi, ecc.
Atmosfere esplosive  
Incendio  
Altre emergenze   inondazioni, terremoti, allagamenti
Fattori organizzativi   stress lavoro correlato
Condizioni di lavoro particolari   lavori notturni, lavori in solitario in condizioni critiche, ecc.
Pericoli connessi all'interazione con persone o animali   attività svolte a contatto con il pubblico, attività in allevamenti, mattatoi, ecc.
Movimentazione manuale dei carichi   posture incongrue, movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento carichi, ecc.
Lavori sotto tensione  
Lavori in prossimità di parti attive di impianti  
 
 
La mancata redazione del DVR è punibile con arresto, da 3 a 6 mesi, o con ammenda, da 2500€ a 6400€. La pena è aumentata a 4-8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni ed atmosfere esplosive. Sono inoltre previste ammende per incompleta redazione del DVR.  
         
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SCOPO

Le procedure standardizzate indicano un modello su cui basare la Valutazione dei Rischi ed i suoi aggiornamenti in modo tale da poter individuare le adeguate azioni di prevenzione e protezione e l'elaborazione di un programma atto al miglioramento continuo in ambito di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le imprese che occupano fino a 10 lavoratori devono adempiere all'obbligo di effettuazione della Valutazione dei Rischi sulla base delle procedure standardizzate ad eccezione delle aziende che per particolari condizioni di rischio che sono tenute ad effettuare la Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art 28 del D.Lgs. 81/08. Tali aziende sono:

  - aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;

  - centrali termoelettriche;

  - impianti ed installazioni nucleari;

 - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Le procedure standardizzate possono altresì essere utilizzate anche dalle imprese che occupano fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), ad eccezione di:

  - aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;

  - centrali termoelettriche;

  - impianti ed installazioni nucleari;

  - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a Rischio chimico, biologico, cangerogeno, mutageno, da atmosfere esplosive e connessi all'esposizione all'amianto.

COMPITI E RESPONSABILITA'

La Valutazione dei Rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro sulla base delle procedure standardizzate coinvolgendo, per la sua redazione, i soggetti previsti dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura aziendale (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente – ove previsto, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

 ALTRE COMUNI ATTIVITA'
Esempi Procedure Standardizzate .doc .xls - Esempi Documento Valutazione Rischi .doc .xls
 RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
DVR AGENZIE IMMOBILIARI DVR ALLEVAMENTI DVR CANTIERI NAVALI
DVR AGENZIE VIAGGIO DVR AMM. PUBBLICA DVR CASE DI CURA
DVR ALBERGHI DVR ASILI NIDO DVR CARPENTIERI
DVR AMBULANTI DVR ASSISTEZA SOCIALE DVR CAVE
  DVR ASSICURAZIONI DVR ATTIVITA' POSTALI DVR DEMOLITORI
 DVR BANCHE DVR AUTOSCUOLE DVR DEPURATORI
 DVR CALL CENTER DVR AZIENDE AGRICOLE DVR DISTILLERIE
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 DVR FARMACIE DVR AZIENDE PESCA DVR FISIOTERAPISTI
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DVR LIBRERIE DVR CENTRI SPORTIVI DVR IND. CHIMICA 
 DVR PALESTRE DVR FLORICOLTORI
DVR IND. FARMACEUTICA
DVR PANIFICI DVR IST. PRESCOLASTICI DVR IND. TESSILE
DVR PASTICCERIE DVR IST. PRIMARIA DVR PANIFICATORI
DVR SALE da GIOCO DVR IST. SECONDARIA DVR PIASTRELLISTI
DVR STUDI ARCHITETTURA DVR MAGAZZINI DVR PROD. BIRRA
DVR STTUDI CONSUL. LAVORO DVR MOVIMENTAZ. MERCI DVR RACCOLTA RIFIUTI
DVR STUDI COMMERCIALISTI DVR SCUOLE DANZA DVR SEGHERIE
DVR STUDI LEGALI DVR SCUOLE LINGUA DVR STUDI MEDICI
DVR SUPERMERCATI DVR TAXISTI DVR TIPOGRAFIE
DVR VETERINARI DVR TRASLOCHI DVR VETRERIE
     

PER OTTEMPERARE A QUESTO OBBLIGO TI INDICHIAMO

TRE POSSIBILI SOLUZIONI

     

  1) Scaricare GRATUITAMENTE in formato word il modello base del Documento di Valutazione dei Rischi ed inserire autonomamente le fasi dei cicli produttivi, l'individuazione dei rischi ed il successivo programma di miglioramento. (Tempo di download: immediato - Tempo di lettura, interpretazione ed analisi dei rischi: da 1 a più giornate vostre lavorative )

  2) Acquistare in formato word il modello del Documento di Valutazione dei Rischi con inserite già le fasi dei cicli produttivi, l'individuazione dei rischi ed il successivo programma di miglioramento.   (Tempo di download: immediato - Tempo di lettura, interpretazione ed analisi dei rischi: da 1 a 2 o più giornate vostre lavorative)

  3) Chiedere un sopralluogo GRATUITO di un Tecnico Abilitato per un preventivo per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. (Tempo di esecuzione contrattuale stimato per l'elaborazione del DVR: 7/15 giorni nostri)

     
1 - PER SCARICARE GRATUITAMENTE LA BASE PER IL MODELLO DI PROCEDURE STANDARDIZZATE PER L'ATTIVITA':
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E' sufficiente cliccare sull'icona e scaricare i moduli in formato .doc e/o .xls

Le Procedure Standardizzate si compongono di una serie di moduli da compilare in sequenza con le indicazioni richieste ed in base alla valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro:

  - Modulo 1.1 - Descrizione generale dell'azienda;

  - Modulo 1.2 - Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni;

  - Modulo 3 - Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate.

Per la guida completa alla compilazione vedere la pagina:  

"Come si devono compilare"

 
3 - PER CHIEDERE GRATUITAMENTE UN SOPRALLUOGO PER L'ATTIVITA' SITA NELLA PROVINCIA:
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 ANCONA  CAGLIARI
 MILANO
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 AOSTA  CAMPOBASSO  NAPOLI  TORINO
 BARI  FIRENZE  PALERMO  TRIESTE
 BOLOGNA  GENOVA  PERUGIA  UDINE
 BOLZANO  L'AQUILA  REGGIO CALABRIA  VENEZIA
 
5 - GUIDA ALLA SCELTA DEGLI IDONEI D.P.I.:
 Seleziona la mansione: .......................

 dpi BARISTA
 dpi DENTISTA
 dpi GOMMISTA  dpi OTTICO
 dpi CARROZZIERE  dpi ELETTRICISTA  dpi IDRAULICO  dpi PARRUCCHIERE
 dpi ESTETISTA
 dpi FALEGNAME  dpi LAVANDERIA  dpi PESCIVENDOLO
 dpi CONCERIA  dpi GELATAIO  dpi MACELLAIO  dpi PIZZAIOLO
 dpi DISCARICA  dpi GIARDINIERE  dpi MECCANICO  dpi RESTAURATORE
       
6 - GUIDA ALLA NORMATIVA:
  Seleziona la norma: .......................

 D.Lgs 81/2008 - Testo unico Sicurezza
  Legge 177 del 01/10/2012 - Ordigni bellici
 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

 Accordo Stato Regioni del 22/02/2012  
 D.P.R. 177/2011 - Ambienti Confinati
 
 D.M.  10/98 - Antincendio

 D.Lgs. 388/2003 - Primo Soccorso
 
   
 
 
Con Circolare del 31/03/2013 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito come termine ultimo per l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi la data del 31/05/2013. Dal 1 Giugno 2013 l'autocertificazione non sarà quindi più valida e la Valutazione dei Rischi dovrà quindi essere predisposta sulla base delle Procedure Standardizzate. In caso di mancata redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) si può incorrere in arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400 €. Sono altresì previste ammende per incompleta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

 


CORSI DI FORMAZIONE

 

Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza, definisce vari obblighi in materia di sicurezza. Tra essi, uno di primaria importanza è la formazione che deve riguardare non solo ogni figura che si occupa della sicurezza in azienda, ma anche gli altri lavoratori. I lavoratori devono conoscere quali sono e come prevenire i rischi sul lavoro.

Il Datore di Lavoro che non provvede alla formazione dei propri lavoratori, può incorrere nel pagamento di una multa e nell’arresto.

 
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