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- Cosa Sono
- A chi si rivolgono
- Come si devono compilare
- Le figure in Azienda
- I Rischi in Azienda
- Gli obblighi della Sicurezza
- DVR o DVRS ?
- Vi serve un aiuto ?
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La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi seccondo le Procedure Standardizzate deve essere effettuata dal Datore di Lavoro tenendo conto anche della disciplina che prevede specifiche modalità di valutazione dei rischi. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad esempio rischi chimici, fisici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) andranno pertanto adottate le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
Ma che cos'è il rischio? Secondo la definizione del D.Lgs. 81/08 è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Per la stima del rischio la letteratura tecnica definisce 3 diversi modelli:
- Modello matematico - modello quantitativo basato sull'elaborazione di una funzione matematica che mette in relazione magnitudo e frequenza;
- Modello di buona pratica corrente - modello semi-quantitativo basato sulla classificazione dei rischi in funzione di probabilità e danno assegnati;
- Modelli ad indici - modelli di stima dei rischi basati su algoritmi (es. modello Niosh per la valitazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi.).
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RISCHI IN AZIENDA
La tabella sottostante riporta un elenco di rischi per i quali sono previsti dal D.Lgs. 81/08 particolari regimi che devono essere considerati ai fini dell'applicazione delle Procedure Standardizzate:
STRESS LAVORO-CORRELATO |
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Tale valutazione deve essere effettuata sulla base dei principi contenuti negli artt. 15, 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08, sulla base degli indirizzi contenuti nell'Accordo europeo sullo stress sul lavoro del 08/10/04 e sulla base delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del 17/11/10. |
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INCENDIO |
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Il D.Lgs. 81/08 rinvia al DM 10/03/98 secondo il quale il datore di Lavoro deve valutare il livello di rischio di incendio nel luogo di lavoro classificando tale livello in alto, medio, basso in conformità ai criteri di cui all'allegato 1 al medesimo decreto. |
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LUOGHI DI LAVORO |
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I requisiti che i .luoghi di lavoro devono soddisfare sono indicati dall'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e all'allegato VI per gli specifici aspetti
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ATTREZZATURE DI LAVORO |
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Le disposizioni a riguardo delle attrezzature di lavoro sono contenute nel titolo III (artt. 69.87) del D.Lgs. 81/08. Per le attrezzataure a maggior rischio (all. VII) sono sono previste verifiche obbligatorie, con obbligo di denuncia iniziale e di verifiche successive.
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IMPIANTI |
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Il titolo III (artt. 80-86) detta anche norme in materia di impianti ed apparecchiature elettriche. Criteri vincolanti per la sicurezza sono le norme di buona tecnica.
Specifiche dispodizioni sono previste per i lavori sotto tensione, in prossimità di parti attive, per la protezione da fulmini, per la protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature.
il DM 37/08 prevede per alcuni impianti (elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, ecc.) disposizioni specifiche per i requisiti degli installatori, la progettazione, la realizzazione, l'installazione e il rilascio di conformità alla regola d'arte.
Per gli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche vi è inoltre obbligo di comunicazione di messa in esercizio all'INAIL e all'ASL e successivamente l'obbligo di verifiche da parte di un organismo abilitato. (DPR 462/01).
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |
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Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di eliminare il rischio o, se ciò non fosse possibile, adottare apposite misire tecnico-organizzative considerando anche le prescrizioni dell'allegato XXXIII e l'assoggettabilità dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria .
Nella valutazione vanno tenute in considerazione le norme ISO 11228.
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VIDEOTERMINALI |
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Il videoterminalista è quel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175. Il Datore di Lavoro deve effettuare la Valutazione dei Rischi legati all'utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale con particolare attenzione ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, nonchè alle condizioni ergonomiche.
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AGENTI FISICI |
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Per agenti fisici si intende: rumore, vibrazioni meccaniche, ultrasuoni e infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, ecc.
Sono state definite specifiche misure di tutela per la valutazione del rischio, le misurazioni strumentali, l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria.
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AGENTI CHIMICI |
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Il D:Lgsl. 81/08 disciplina i requisiti minimi per la tutela dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose. Il capo I individua le norme per la protezione da agenti chimici.
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI |
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Il D.Lgs. 81/08 prevede una disciplina particolare (art. 233 e successivi)
Devono essere considerate le lavorazioni, le loro coratteristiche, la loro durata, il quantitativo degli agenti cancerogeni o mutageni utilizzati o o prodotti, la loro concentrazione e la capacità degli stessi di penetrare nell'organismo. La valutazione va effettuata tenendo in considerazione tutti i possibili modi di esposizione. In caso di amianto sono previste particolari norme (artt. 246-261).
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AGENTI BIOLOGICI |
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Per quanto riguarda gli agenti biologici esistono tutele particolari nei rigurdi dei lavoratori esposti, o potenzialmente esposti (titolo X). Gli agenti biologici sono distinti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione.
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ATMOSFERE ESPLOSIVE |
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Sono trattate nel titolo XI. Il Datore di Lavoro è tenuto (art. 293)a ripartire le singole zone in cui il rischio è presentein distinte aree appositamente segnalate (allegati LI ed XLIX). |
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PERICOLI IN AZIENDA
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Pericolo è, come definito dal D.Lgs. 81/08, la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente i potenziale di causare danni.
I pericoli presenti nei luoghi di lavoro sono legati:
- alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei materiali;
- agli agenti chimici, fisici, biologici presenti,
- al ciclo lavorativo;
- all'organizzazione del lavoro.
La tabella sottostante riporta una classificazione dei pericoli da tenere in considerazione.
CATEGORIE DI PERICOLI |
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ESEMPI |
Luoghi di lavoro |
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Solidità e stabilità strutture, vie di circolazione, vie d'uscita ed emergenza, posti di lavoro e di passaggio, illuminazione naturale ed artificiale, ecc. |
Ambienti confinati o con sospetto di inquinamento |
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vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie, ecc. |
Lavori in quota |
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ponteggi, scale, trabattelli, piattaforme elevabili, ecc. |
Impianti di servizio |
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impianti elettrici, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento, climatizzazione, idrici e sanitari, di distribuzione gas, di sollevamento, ecc. |
Attrezzature di lavoro |
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impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi e trasportabili, attrezzature a motore, utensili manuali |
Scariche atmosferiche |
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Videoterminale |
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Agenti fisici |
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rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, ecc. |
Radiazioni ionizzanti |
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raggi alfa, beta e gamma |
Sostanze pericolose |
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agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto |
Agenti biologici |
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virus, batteri, microorganismi, ecc. |
Atmosfere esplosive |
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Incendio |
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Altre emergenze |
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inondazioni, terremoti, allagamenti |
Fattori organizzativi |
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stress lavoro correlato |
Condizioni di lavoro particolari |
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lavori notturni, lavori in solitario in condizioni critiche, ecc. |
Pericoli connessi all'interazione con persone o animali |
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attività svolte a contatto con il pubblico, attività in allevamenti, mattatoi, ecc. |
Movimentazione manuale dei carichi |
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posture incongrue, movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento carichi, ecc. |
Lavori sotto tensione |
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Lavori in prossimità di parti attive di impianti |
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La mancata redazione del DVR è punibile con arresto, da 3 a 6 mesi, o con ammenda, da 2500€ a 6400€. La pena è aumentata a 4-8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni ed atmosfere esplosive. Sono inoltre previste ammende per incompleta redazione del DVR. |
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