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SCOPO 
Le       procedure standardizzate indicano un modello su cui basare la       Valutazione dei Rischi ed i suoi aggiornamenti in modo tale da poter       individuare le adeguate azioni di prevenzione e protezione e       l'elaborazione di un programma atto al miglioramento continuo in ambito       di  salute e sicurezza nel luogo di lavoro. 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le       imprese che occupano fino a 10 lavoratori devono adempiere     all'obbligo   di effettuazione della Valutazione dei Rischi sulla base     delle  procedure  standardizzate ad eccezione delle aziende che per     particolari   condizioni di rischio che sono tenute ad effettuare la     Valutazione dei   Rischi ai sensi dell'art 28 del D.Lgs. 81/08. Tali     aziende sono: 
  - aziende 	industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 	334/1999 e s.m.i.;  
  - centrali 	termoelettriche;  
  - impianti 	ed installazioni nucleari;  
  - aziende 	per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 	munizioni. 
Le       procedure standardizzate possono altresì essere utilizzate anche     dalle   imprese che occupano fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del     D.Lgs.   81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), ad eccezione  di: 
  - aziende 	industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 	334/1999 e s.m.i.;  
  - centrali 	termoelettriche;  
  - impianti 	ed installazioni nucleari;  
 - aziende 	per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 	munizioni; 
 aziende 	in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a       Rischio 	chimico, biologico, cangerogeno, mutageno, da atmosfere       esplosive e 	connessi all'esposizione all'amianto.
COMPITI E RESPONSABILITA' 
La       Valutazione dei Rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro sulla      base  delle procedure standardizzate coinvolgendo, per la sua    redazione,   i  soggetti previsti dal Titolo I, Capo III del D.Lgs.    81/08 s.m.i. e   in  relazione all'attività e alla struttura aziendale    (Responsabile del    Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico    Competente – ove  previsto,   Responsabile dei Lavoratori per la    Sicurezza o  Responsabile  dei   Lavoratori per la Sicurezza    Territoriale). 
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