29/05/13
Computo lavoratori
    Il computo dei lavoratori è fondamentale per stabilire se il Datore di Lavoro, nella redazione del DVR può servirsi delle Procedure Standardizzate. A tal fine è utile fare chiarezza su chi sono i lavoratori secondo la definizione del D.Lgsl. 81/08
     
     
     

  

I lavoratori non coincidono necessariamente con i dipendenti infatti, stando a quanto riportato nell'art. 2, comma 1, si ha:

   - l lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.


   - Sono equiparati ai lavoratori anche:


     - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;


     - l'associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile;


     - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;


     - l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;


     - i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;


     - il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

 

     
     
     

 

Pertanto, al fine di verificare se la propria attività rientra nell'obbligo di redazione del DVR in base alle procedure Standardizzate, non rientrano nel computo dei lavoratori:


   - i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);


   - i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;


   - gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;


   - i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'esclusione dal computo avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e aspettativa);


   - i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;


   - i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;


   - i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;


   - i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;


   - i lavoratori autonomi;


   - i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;


   - i lavoratori in prova.